Costituzione di una startup: Notaio o no? Il 29 Marzo 2021 il Consiglio di Stato ha impedito, con sentenza numero 2643, che le startup potessero costituirsi con un semplice click. Ovvero, senza voler esagerare, ha sentenziato che, a differenza di molti paesi europei ed extraeuropei, in Italia una startup non può accedere al processo di costituzione online e gratuito.
Questo vuole dire, in parole semplici, che lo stato continuerà a imporre un controllo pubblico sulla legalità e legittimità, tuttavia non ha ancora sciolto il dilemma su chi effettuerà praticamente questo controllo: se Notaio o Ufficio del Registro. Questa decisione ha fermato un processo di sburocratizzazione che aveva fatto sperare molti nell’imprenditoria giovane o “leggera”, ponendo un impaccio che, probabilmente, rischia di far migrare molti progetti e attività nascenti all’estero.
La normativa sulle startup fino alla pronuncia del Consiglio di Stato
Inevitabile iniziare citando il Decreto Crescita 2.0, che nel 2012 introduceva nell’ordinamento italiano la società “start-up innovativa”, aggiungendo una “apposita sezione speciale del registro delle imprese” a cui la start-up innovativa dev’essere iscritta. I caratteri perché rientri come startup innovativa vengono autocertificati dal richiedente all’inserimento nel registro.
Nel 2015 segue la Legge 24, che disciplina le “piccole e medie imprese innovative”, imponendo la redazione dell’atto costitutivo e le successive modifiche attraverso la compilazione di un modello unico da trasmettere all’Ufficio del Registro delle imprese. Sarà poi un Decreto Ministeriale dell’anno successivo a spiegare nel dettaglio come compilare la richiesta e il modulo. A questo punto della normativa sembrava che l’apertura a un procedimento completamente digitalizzato fosse alle porte: i documenti erano digitali, supportati anche dalla tecnologia della firma digitale, il rapporto con il pubblico poteva essere esclusivamente elettronico, tuttavia vi era una difficoltà: il 2016 escludeva ogni tipo di documentazione che non fosse elettronica, e con ciò escludeva anche l’atto pubblico che, però, era rimasto come istituto previsto precedentemente e mai abrogato.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha dovuto ammettere che il Decreto del 2016 andava contro una norma che, tecnicamente, era superiore e quindi non abrogabile dallo stesso. Forte di questa certezza ha dovuto ritenere illegittima la normativa del 2016, cancellando ogni statuizione rispetto alla documentazione digitale nella costituzione delle startup.
Sempre il Decreto del 2016 aveva escluso l’intervento della figura del notaio dal procedimento, demandando all’Ufficio del Registro i controlli sui requisiti indispensabili alla nascita della startup. Tuttavia all’ufficio in questione la legge non aveva comunque dato tutti i poteri di controllo sostanziale, facendo de facto rientrare la figura del notaio nel procedimento e rendendolo, una volta decaduto il decreto, di nuovo formalmente nella partita.
Costituzione di una startup nel 2021: Notaio o no?
Ad oggi, quindi, le startup rientrano nel normale iter burocratico che le vede accomunate agli altri tipi di società: hanno la possibilità di costituzione online, tuttavia necessitano di atto pubblico e perciò dell’intervento del notaio.
Ancora oggi non sappiamo se nel 2021 il Governo risolverà quello che, a tutti gli effetti, è un ruolo vacante: i controlli alla costituzione delle startup infatti non hanno un vero responsabile istituzionale, ma sono tornati al notaio solo per ‘discendenza’, perché ultimo responsabile in linea temporale normativa.
E’ certo cattivo segno che l’innovazione debba ancora passare per uno degli istituti più lenti del sistema Italia.
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